1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data: | 1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 54 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data: | ||||||||||||||||||||||||||
a) nel codice civile: | a) identica; | ||||||||||||||||||||||||||
1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI, le parole: «agli aeromobili e agli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e agli aeromobili»; | |||||||||||||||||||||||||||
2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato; | |||||||||||||||||||||||||||
3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse; | |||||||||||||||||||||||||||
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4) all'articolo 2810, al secondo comma, le parole: «gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato; | |||||||||||||||||||||||||||
b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 29; | b) identica; | ||||||||||||||||||||||||||
c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato; | c) identica; | ||||||||||||||||||||||||||
d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato; | d) identica; | ||||||||||||||||||||||||||
e) nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'articolo 78, comma 1, secondo periodo, è soppresso; l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 sono abrogati; | e) identica; | ||||||||||||||||||||||||||
f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati. | f) identica. | ||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: | |||||||||||||||||||||||||||
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «con almeno un'esperienza biennale» sono soppresse; | |||||||||||||||||||||||||||
b) ai commi 11 e 11-bis le parole: «a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 40.000»; | |||||||||||||||||||||||||||
c) al comma 11-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non configura
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro il 31 luglio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: »Disposizioni per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori"; tale titolo è seguito dall'anno di riferimento.
a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato ed assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori.
3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 1 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento ai rilievi, ai pareri ed alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle disposizioni correttive di leggi, decreti, regolamenti e provvedimenti necessari per rimuovere o prevenire le situazioni distorsive del mercato;
d) fornisce l'elenco degli atti normativi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 59 della presente legge, con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere tali situazioni distorsive, ad assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori. L'elenco è predisposto dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in tempo utile e, comunque, non oltre il 30 giugno di ogni anno.
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